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Avv. Stefano Zoia

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giovedì 5 novembre 2009

Molestie telefoniche

Le molestie telefoniche sono punite dall’articolo 660 del codice penale con l’arresto fino a 6 mesi. Ma perché la Polizia possa intervenire bisogna seguire la giusta procedura.
Possiamo tranquillamente ricondurci al post che ho gia' scritto sullo stalking, termine inglese prestato dal linguaggio dei cacciatori che significa appostarsi. Nel frattempo questo termine si è prestato ad indicare qualcuno che, contro la volontà dell’altro, segue o molesta una persona. Le Ma ecco alcuni consigli :
Sul display appare normalmente il numero di chi chiama, a meno che il chiamante non lo abbia criptato (lo stesso vale per il telefono fisso con display e servizio di riconoscimento chiamata entrante);
Per fare denuncia, è meglio che il molestato abbia il numero di telefono del molestatore, altrimenti è molto difficile che la Polizia si metta a fare intercettazioni;
MOLTO IMPORTANTE

L’art. 127 del D. Leg.vo 196/2003 offre al molestato la possibilità di impedire che chi chiama cripti il numero di telefono facendo una domanda scritta e soprattutto motivata, alla propria compagnia telefonica. Questa, ricevuta la domanda, renderà inefficace per un certo periodo la soppressione dell’identificazione del chiamante, conservando i dati relativi alla provenienza delle chiamate e comunicandoli all’abbonato, a condizione che dichiari per iscritto di servirsene per una denuncia;

Per questo servizio la compagnia telefonica può richiedere un contributo spese che non può essere superiore ai costi effettivamente sopportati.
Segnatevi ora e giorno in cui venite molestati e documentate tutto il più possibile in modo da poterlo provare nel caso di un processo;

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