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Avv. Stefano Zoia

Materie trattate

DIRITTO CIVILE E PROCEDURA :

Diritto Assicurativo (risarcimento danni, responsabilita' professionale)
Recupero crediti
Contratti (redazione delle condizioni, assistenza alla stipula)
Diritto di Famiglia (Separazione e divorzio, interdizione, inabilitazione, tutela, affidamento, adozione, etc.)
Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, etc.)
Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti.

DIRITTO PENALE E PROCEDURA :

Diritto ed assistenza Penale
Redazione di denunce e querele
Costituzioni di parte civile

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA :

Cause di licenziamento
Cause di adeguamento retributivo
Mobbing
Previdenza

lunedì 19 ottobre 2009

Sanzioni mancata offerta risarcimento

Art. 315. c.d.a. (Procedure liquidative)

1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.

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