Risarcimento danni da infortunio in istituto scolastico
Risarcimento danni da infortunio in istituto scolastico. Legittimazione passiva - Ministero dell'Istruzione - Sussistenza - Maestra - Insussistenza - Culpa in vigilando - Responsabilità dello Stato/della maestra - Dolo o colpa grave - Insussistenza - Onere probatorio a carico del danneggiato - Regime della responsabilità. (legge n. 312 del 1980- art. 2048 c.c.)
Risarcimento danni da infortunio in istituto scolastico. Legittimazione passiva - Ministero dell'Istruzione - Sussistenza - Maestra - Insussistenza - Culpa in vigilando - Responsabilità dello Stato/della maestra - Dolo o colpa grave - Insussistenza - Onere probatorio a carico del danneggiato - Regime della responsabilità. (legge n. 312 del 1980- art. 2048 c.c.)
Nella sentenza
La legittimazione passiva sia da ascrivere al solo Ministero della Istruzione, potendo l'insegnante essere chiamata in via di regresso a rispondere dei danni che questo sia stato costretto a sopportare in conseguenza del fatto illecito, ma non in via diretta; in sostanza la legge riconosce una sorta di parziale sostituzione, avente portata non solo processuale, ma anche di natura sostanziale - posto che da concorrente, in via solidale, diviene esclusiva rispetto ai terzi -, in capo allo Stato.La responsabilità dello Stato, come conseguenza del comportamento omissivo, per culpa in vigilando, del proprio dipendente, è circoscritta ai soli profili soggettivi relativi alla sussistenza del dolo o della colpa grave, con esclusione della colpa lieve e di qualsiasi presunzione di colpa, non trovando operatività, nella specie, il dettato dell'art. 2048 c.c. (il quale, peraltro, è bene sottolinearlo, consente la prova contraria della imprevedibilità del comportamento dell'allievo che danneggi diritti di terzi o che provochi danni a se stesso).E' onere del danneggiato dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave in capo al 'sorvegliante'.
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