Il danneggiato, qualora invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. contro una P.A. (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente - come di regola per l'invocazione dalla suddetta norma - dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione.
E' questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19653 depositata il 1° novembre 2004.
La Suprema Corte ha inoltre affermato che l'applicabilità dell'art. 2051 cod.civ. nei confronti della P.A o del gestore non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività, anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo, e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest'ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di edificio.
E' questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19653 depositata il 1° novembre 2004.
La Suprema Corte ha inoltre affermato che l'applicabilità dell'art. 2051 cod.civ. nei confronti della P.A o del gestore non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività, anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo, e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest'ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di edificio.
Com’è noto, questi sono per comune ammissione, i requisiti della responsabilità ex art. 2051 c.c.:
a) essersi il danno verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa in se, ragion per cui se essa è stata uno strumento dell’azione dell’uomo, che vi esercita un potere di controllo e di vigilanza, il rapporto res – damnum sarebbe mediato dal di lui agire e troverebbe applicazione l’art. 2043 c.c. (in tema, Corte cost., 29 aprile – 10 maggio 1999, n. 156; Cass., 25 marzo 1995, n. 3553; in dottrina, Mastropaolo, Custodia, in Enc. giur. Treccani, X, 12, Roma, 1988);
b) l’esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi; (in tal senso, espressamente, ex plurimis, Cass., 20 maggio 1998, n. 5031; in dottrina, per tutti, Bianca, Diritto civile, La responsabilità, Milano, 1994, rist. 2002, 714).
Orbene, a proposito del danno ex art. 2051 c.c. fondato sul rapporto qualificato con una cosa, in termini di danno derivante dalla cosa, esso potrebbe dirsi, si passi il termine, “deificato”.In proposito, si ricordi che, come ha avuto modo di rammentare la S.C. (sent. 15384/2006, cit.), fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. non è un fatto – omissivo o commissivo – dell’agente, bensì un fatto della cosa (fait de la chose, secondo il Code Napoleon); il che si intende quando si esige il requisito della derivazione del danno in parola dalla cosa in se (su cui, ex multis, Corte cost., 156/1999, cit.
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