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Avv. Stefano Zoia

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lunedì 19 ottobre 2009

Patto "quota lite"

Questo patto, lo ricordiamo, è un accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.
Il "patto di quota lite" è sempre stato vietato: nelle legislazioni preunitarie era persino considerato un reato; questo perché ha sempre spaventato la commistione di interessi che il patto può creare e perché si è sempre temuto che i professionisti "abusino del bisogno che si può avere del loro ministero per far così abbandonare una certa parte del credito" (come scrivevano Diderot e D'Alembert nel 1780).
Inoltre, i tradizionali canoni di commisurazione degli onorari legati "all'importanza dell'opera e al decoro della professione " hanno sempre dipinto il "patto di quota lite" come contrario alla probità e alla dignità professionale: questo per l'interesse diretto che l'avvocato viene ad avere nell'esito della lite, con il rischio di perdere la necessaria obbiettività e serenità professionale.
L'art. 2233, comma 3, del codice civile stabiliva, così, che "gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni".
Proprio questo comma è stato sostituito dal recente provvedimento legislativo ed oggi recita: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali". Fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo forma scritta, viene dunque meno il divieto di stabilire i compensi professionali a prescindere dalle griglie tracciate dal DM 127/04 (cosiddetto "tariffario forense"), e in particolare nulla più si dice sul divieto di individuare nei beni e/o diritti in causa la fonte dalla quale attingere per soddisfare le pretese professionali dell'avvocato.
A baluardo del tradizionale divieto, con le conseguenze disciplinari che ne possono derivare in capo all'avvocato, rimane in vigore l'art. 45 del Codice deontologico forense: il decreto Bersani ne impone però l'adeguamento entro il 1° gennaio 2007, pena la completa perdita d'efficacia delle disposizioni contrarie al nuovo assetto legislativo.
Secondo i primi commenti, la liberalizzazione del patto di quota lite potrebbe avere conseguenze in contrasto con il fine "di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato", così come esibito nell'art. 2, comma 1, D.L. 233/06. Basti pensare al disinteresse che gli avvocati potrebbero nutrire nei confronti di cause dallo scarso valore economico (ma sempre importanti per il soggetto coinvolto); oppure al possibile accaparramento di quote consistenti del risarcimento ottenuto per un cliente, altrimenti privo dei mezzi necessari per ottenere la tutela delle proprie ragioni.

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