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Avv. Stefano Zoia

Materie trattate

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Diritto Assicurativo (risarcimento danni, responsabilita' professionale)
Recupero crediti
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Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, etc.)
Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti.

DIRITTO PENALE E PROCEDURA :

Diritto ed assistenza Penale
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Cause di adeguamento retributivo
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Previdenza

lunedì 19 ottobre 2009

Medicina Estetica "responsabilita' professionale"

Il medico, anche nell’ambito della chirurgia estetica, è tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultati. Egli, pertanto, assumendo l’incarico, non si impegna a raggiungere senz’altro l’esito sperato dal paziente bensì a conformare il proprio comportamento a quello del “buon professionista” adoperando prudenza, diligenza e perizia. Ne deriva che l’esito negativo di un intervento estetico non vale, automaticamente, a dimostrare la responsabilità del chirurgo e dunque a legittimare un risarcimento per il soggetto danneggiato. Come in ogni altro campo della medicina, la responsabilità del sanitario ricorre quando questi non abbia adoperato tutta la prudenza, diligenza e perizia, dovute nel caso di specie.
D’altra parte, la materia esula dal trattamento sanitario obbligatorio stabilito per legge e, per tali casi, la Costituzione - all’art. 32 2° comma - stabilisce che nessuno possa essere sottoposto, contro la sua volontà, a qualsivoglia tipo di cura. Anche il codice civile all’art. 5 riconosce - sebbene indirettamente - il diritto dell’individuo a disporre del proprio corpo (purché non determini una diminuzione permanente dell’integrità fisica o atti che siano contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume).Dato il peculiare rapporto che si instaura tra le parti, il consenso del paziente - più che in ogni altro caso - è obbligatorio e deve essere ottenuto a seguito di un’informazione corretta ed esauriente sotto ogni profilo in particolare quello dei possibili esiti estetici negativi. La legittimità del trattamento estetico è pertanto subordinata ad una completa informazione del paziente ed alla acquisizione da parte del chirurgo della relativa accettazione.
Se il consenso non è regolarmente prestato, il medico può essere tenuto al risarcimento anche nel caso in cui l’intervento sia stato eseguito correttamente. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione - proprio in materia di danno estetico – con la Sent. 9705/1997. Con la menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha, infatti, riconosciuto la responsabilità del chirurgo sull’unico presupposto della mancanza d’informazione alla paziente nel caso di un intervento che - pur “eseguito a regola d’arte” – aveva creato delle vistose cicatrici sul corpo della paziente.Nel giudizio di merito, la CTU (consulenza tecnica d’ufficio) aveva infatti accertato l’utilizzo, da parte del sanitario, di tutta la prudenza diligenza e perizia richiesta dal caso affermando che in quel tipo di operazione gli esiti cicatriziali siano inevitabili. Ma questo, in mancanza di una corretta informazione alla donna, non è bastato ad escludere la responsabilità del sanitario

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