Disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c, l'appello è un mezzo di impugnazione ordinario e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione, poiché è riservato alla parte per il solo fatto di essere rimasta soccombente. La soccombenza è un elemento indefettibile che integra l' interesse ad impugnare. Soccombente è colui che ha ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta. Per rilevare la soccombenza bisogna quindi confrontare due elementi:
ciò che la parte ha chiesto durante l'udienza di precisazione delle conclusioni.
ciò che le ha dato la sentenza.
Se la tutela ricevuta è equivalente non vi è soccombenza e quindi neanche legittimazione a proporre l'impugnazione.
Quindi, con il mezzo di impugnazione in esame è possibile dolersi, sia di vizi in senso specifico che inficiano la sentenza di primo grado (cd."errores in judicando e "errores in procedendo"), sia di vizi in senso lato, che attengono alla mera ingiustizia del provvedimento emesso in primo grado. Per queste ragioni l'appello viene definito un mezzo di impugnazione a critica libera.
Con l'appello si ha un totale riesame della controversia e non soltanto un controllo dei vizi (principio del doppio grado di giurisdizione).
Sotto questo profilo si definisce l'appello un mezzo di gravame, ovvero costituisce un mezzo devolutivo in cui il giudice di appello viene reinvestito del potere di riesaminare ciò che è già stato oggetto di esame da parte del giudice di prima istanza. L'effetto devolutivo è tuttavia potenziale e non automatico: il giudice di appello deve invero esaminare solo le questioni che le parti hanno devoluto.
Provvedimenti non appellabili
La regola generale è che siano appellabli tutte le sentenze emesse in primo grado. Questa regola però soffre di alcune eccezioni, in particolare, non sono appellabili:
i provvedimenti per i quali l'appello è escluso dalla legge;
le sentenze, qualora le parti si siano accordate per saltare l'appello (omisso medio), e proporre direttamente ricorso per Cassazione (in tale caso il ricorso potrà essere proposto solo per violazione o falsa applicazione di legge o norme di diritto);
le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità.
Provvedimenti appellabili
Sono inoltre appellabili, a differenza del passato, anche le sentenze pronunciate dal Giudice di pace, secondo equità.
In questo caso però l'appello sarà consentito solo per far valere vizi predeterminati dalla legge:
violazione di norme processuali
violazione di norme costituzionale
violazione di norme comunitarie
violazione dei principi regolatori della materia
Oggetto dell'appello
Particolare rilievo assume la problematica dell' oggetto dell' appello. Il legislatore infatti ha voluto che il giudizio d'appello potesse avere un oggetto coincidente o comunque più limitato, rispetto al giudizio di primo grado, mai quindi l'oggetto dell'appello potrà essere più ampio di quello che caratterizzò il primo giudizio di merito. Per attuare tale regola il codice di procedura civile impedisce che in appello possano essere introdotte:
nuove domande (ad eccezione di quelle che risultano essere diretta conseguenza di quelle proposte in primo grado)
nuove domande riconvenzionali
nuove eccezioni (ad eccezione di quelle rilevabili d'ufficio)
nuovi istanze istruttorie (ad eccezione del giuramento decisorio, dei mezzi di prova che non furono proposti in primo grado per impossibilità oggettiva e di tutte le prove che il giudice ritiene indispensabili per la decisione)
La regola appena indicata viene normalmente definita come divieto dei "nova" in appello.
Contenuto formale
Il contenuto necessario dell'atto di appello è previsto dell'art.342 c.p.c secondo cui l'appello deve contenere:
L'esposizione sommaria dei fatti: informazione al giudice di ciò che è successo in primo grado.
I motivi specifici dell'impugnazione: l'individuazione dell'oggetto dell'appello e le ragioni che lo giustificano. Secondo la giurisprudenza, la mancata indicazione dei suddetti motivi d'appello provocherebbe l'inammissibilità dell' impugnazione proposta.
L'art. 346 fa riferimento alla riproposizione di domande e eccezioni: l'appellante deve riproporre al giudice tutte le questioni che sono affrontate e decise in modo a lui sfavorevole. L'appellato può anche riproporre questioni che il giudice non ha esaminato perché assorbite. Le domade (assorbite) e le eccezioni (rigettate o assorbite) che non sono riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Per quanto concerne la riproposisizione in appello delle istanze istruttorie, se sono state rigettate perché ritenute inammissibili o irrilevanti in primo grado, possono essere riproposte dall'appellante con atto di citazione, dall'appellato nella comparsa di risposta. Se invece un fatto costitutivo è stato assorbito in primo grado, è sufficiente la sola riproposizione di questo. In conclusione, la riproposizione ex 346 c.p.c da parte dell'appellato non comprende le domande rigettate (oggetto di impugnazione incidentale) e le istanze istruttorie assorbite per allegazione del fatto costitutivo o dell'eccezione.
Decisione
Il giudizio d'appello può concludersi con due tipi di provvedimenti:
Con una sentenza di rigetto
Con una sentenza di accoglimento, ed in tal caso codesta sentenza, nei limiti della domanda d'appello sostituirà la precedente(cd. effetto sostitutivo dell'appello)
Materie trattate
DIRITTO CIVILE E PROCEDURA :
Diritto Assicurativo (risarcimento danni, responsabilita' professionale)
Recupero crediti
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Diritto di Famiglia (Separazione e divorzio, interdizione, inabilitazione, tutela, affidamento, adozione, etc.)
Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, etc.)
Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti.
DIRITTO PENALE E PROCEDURA :
Diritto ed assistenza Penale
Redazione di denunce e querele
Costituzioni di parte civile
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Cause di licenziamento
Cause di adeguamento retributivo
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martedì 20 ottobre 2009
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