Nuovo Sito

Vi aspetto tutti sul mio nuovo sito:

http://www.studiolegalezoia.it/



Ringrazio tutti i visitatori e sostenitori per i numerosi commenti molto gentili e apprezzati



Avv. Stefano Zoia

Materie trattate

DIRITTO CIVILE E PROCEDURA :

Diritto Assicurativo (risarcimento danni, responsabilita' professionale)
Recupero crediti
Contratti (redazione delle condizioni, assistenza alla stipula)
Diritto di Famiglia (Separazione e divorzio, interdizione, inabilitazione, tutela, affidamento, adozione, etc.)
Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, etc.)
Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti.

DIRITTO PENALE E PROCEDURA :

Diritto ed assistenza Penale
Redazione di denunce e querele
Costituzioni di parte civile

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA :

Cause di licenziamento
Cause di adeguamento retributivo
Mobbing
Previdenza

venerdì 16 ottobre 2009

Ingiuria

L'ingiuria, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale ai sensi del quale: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta dal primo comma della norma in esame, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. Due sono dunque i requisiti per la configurazione del delitto di Ingiuria: l'offesa all'onore o al decoro e la presenza della persona offesa. Quest'ultimo elemento è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamzaione.
Il secondo comma dell'articolo 594 c.p. estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.
Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale: Nei casi preveduti dall'art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
Il primo comma configura la cosiddetta ritorsione, causa di non punibilità speciale per il delitto di ingiuria che trova verosimilmente fondamento in ragioni di opportunità legislativa che inducono lo Stato a rinunciare a punire uno o entrambi gli offensori per comportamenti di uguale o simile gravità.
Il secondo comma configura invece la cosiddetta provocazione, comune sia all'ingiuria che alla diffamazione, che è variamente configurata dalla dottrina quale causa di esclusione della colpevolezza, ovvero causa di giustificazione o, infine, quale causa di non punibilita' in senso stretto.
Ai sensi dell'art 596 del codice penale l'autore dell'ingiuria non è ammesso a provare la verità dei fatti (exceptio veritatis) se non in casi espressamente previsti.
È illegittimo il licenziamento del dipendente, laddove il lavoratore, prima di pronunciare parole offensive nei confronti di un dirigente dell’azienda, sia stato da questo ingiuriato con un’espressione lesiva della sua dignità e della sua personalità morale. La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n. 12438 del 25 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. Monaci) ha affermato che un comportamento altrimenti sanzionabile anche con il licenziamento non è più tale quando costituisce una reazione ad un comportamento provocatorio di un altro soggetto.

Nessun commento:

Posta un commento