In mancanza di apposita disciplina, l'infortunio in itinere è da ricomprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro", secondo la previsione dell'articolo 2 del T.U. 1124/1965. Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 1124/1965, non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e del luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio. L'assicurazione infortuni non è finalizzata, infatti, a coprire rischi generici, ai quali il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall'esplicazione di attività lavorativa, né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l'integrità fisica o mentale (In tal senso Cass. 6088/1995). Ne consegue che il rischio, se non può essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, non può essere totalmente estraneo all'attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi personali, crei ad affronti volutamente una situazione diversa da quelle inerente all'attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento (Si veda anche Cass. 6088/1995, 3744/93, 10961/92,11172/92, 131/90). L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole. (Cass. 9099/1994). Il quid pluris caratterizzante il rischio proprio dell'infortunio in itinere può essere ravvisato non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligato conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni, che pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze (quali le condizioni mateorologiche particolarmente negative) e comportino un rischio aggravato che l'assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all'espletamento del suo lavoro (in tal senso Cass. 12122/1998).
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Diritto Assicurativo (risarcimento danni, responsabilita' professionale)
Recupero crediti
Contratti (redazione delle condizioni, assistenza alla stipula)
Diritto di Famiglia (Separazione e divorzio, interdizione, inabilitazione, tutela, affidamento, adozione, etc.)
Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, etc.)
Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti.
DIRITTO PENALE E PROCEDURA :
Diritto ed assistenza Penale
Redazione di denunce e querele
Costituzioni di parte civile
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA :
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Previdenza
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venerdì 16 ottobre 2009
Infortunio "in itinere"
L'infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'indennizzibilità dell'infortunio opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato.Restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
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