Nuovo Sito

Vi aspetto tutti sul mio nuovo sito:

http://www.studiolegalezoia.it/



Ringrazio tutti i visitatori e sostenitori per i numerosi commenti molto gentili e apprezzati



Avv. Stefano Zoia

Materie trattate

DIRITTO CIVILE E PROCEDURA :

Diritto Assicurativo (risarcimento danni, responsabilita' professionale)
Recupero crediti
Contratti (redazione delle condizioni, assistenza alla stipula)
Diritto di Famiglia (Separazione e divorzio, interdizione, inabilitazione, tutela, affidamento, adozione, etc.)
Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, etc.)
Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti.

DIRITTO PENALE E PROCEDURA :

Diritto ed assistenza Penale
Redazione di denunce e querele
Costituzioni di parte civile

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA :

Cause di licenziamento
Cause di adeguamento retributivo
Mobbing
Previdenza

lunedì 26 ottobre 2009

Il "codice deontologico"

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1. - Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3. - Volontarietà dell’azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4. - Attività all’estero e attività in Italia dello straniero.

Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.

L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
III - L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.

L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I - L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà.

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8. - Dovere di diligenza.

L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I - L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex?clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10. - Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
ART. 11. - Dovere di difesa.

L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza.
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I - L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale.

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.
I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
ART. 14. - Dovere di verità.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine. (1)
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. (1)
(E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.)
III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.] (3)
II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 17 bis. - Modalità dell'informazione.

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
i titoli accademici;
i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
le lingue conosciute;
il logo dello studio;
gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
le lingue conosciute;
il logo dello studio;
gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.
ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.

ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela

È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III – E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV – E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.". Canone aggiunto dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II — Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
III - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 22 - Rapporto di colleganza.

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III - II difensore, che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell'ordine

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.

ART. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio.

L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.ART. 26 - Rapporti con i praticanti.
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.
I - L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
II - L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega.

L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

ART. 29. - Notizie riguardanti il collega.

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.I - L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.II - È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.III - L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.ART. 33. - Sostituzione del collega nell’attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.I - L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.

Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 35. - Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45.
Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale".

ART. 36. - Autonomia del rapporto.

L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.
I - L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37. - Conflitto di interessi.

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
ART. 38. - Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.I - Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
ART. 39. - Astensione dalle udienze.

L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.I - L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione.
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

ART. 41. - Gestione di denaro altrui.

L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.II - In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. - Restituzione di documenti.

L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.I - L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.
1 - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.
III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.] Canone abrogato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

ART. 44. - Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45. - Accordi sulla definizione del compenso.
E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.
Articolo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007 e da ultimo con la delibera 12 giugno 2008, n. 15. La precedente versione così recitava: "
Art. 45 - Accordi sulla definizione del compenso.
E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta".La versione precedente alle modifiche del 18 gennaio 2007 recitava così: "

ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato.

L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI

ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte.

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.

L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte.

È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I - In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti.

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
ART. 52. - Rapporti con i testimoni.

L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART. 53. - Rapporti con i magistrati.

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II - L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III - L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.

L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. - Arbitrato.

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
II - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
III - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
IV - L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

ART. 56. - Rapporti con i terzi.

L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
ART. 57. - Elezioni forensi.

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 58. - La testimonianza dell’avvocato.

Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.I - L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.II - Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.I - L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE

ART. 60. - Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

Risarcimento da "caduta al supermercato"


La responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. non si fonda su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Solo il "fatto della cosa" è rilevante e non il fatto dell'uomo; solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sè estraneo alla struttura della normativa, nè può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia. Il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore "il caso fortuito" che non attiene ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno. Si deve pertanto ritenere che, in tale tipo di responsabilità, la rilevanza del caso fortuito attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Mi e' capitato di assistere una signora anziana che rovinava a terra in un supermercato, procurandosi lesioni, a causa del suolo bagnato NON SEGNALATO nel reparto frutta ove poco prima era stata spruzzata dell'acqua sulle verdura. Responsabilità oggettiva del gestore.

martedì 20 ottobre 2009

L' U.C.I.

L' Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.
L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani.
Tutto questo avviene sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
L'UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
L'impegno comporta per l'UCI l'obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i relativi indennizzi

L'Appello

Disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c, l'appello è un mezzo di impugnazione ordinario e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione, poiché è riservato alla parte per il solo fatto di essere rimasta soccombente. La soccombenza è un elemento indefettibile che integra l' interesse ad impugnare. Soccombente è colui che ha ottenuto una tutela inferiore a quella richiesta. Per rilevare la soccombenza bisogna quindi confrontare due elementi:
ciò che la parte ha chiesto durante l'udienza di precisazione delle conclusioni.
ciò che le ha dato la sentenza.
Se la tutela ricevuta è equivalente non vi è soccombenza e quindi neanche legittimazione a proporre l'impugnazione.
Quindi, con il mezzo di impugnazione in esame è possibile dolersi, sia di vizi in senso specifico che inficiano la sentenza di primo grado (cd."errores in judicando e "errores in procedendo"), sia di vizi in senso lato, che attengono alla mera ingiustizia del provvedimento emesso in primo grado. Per queste ragioni l'appello viene definito un mezzo di impugnazione a critica libera.
Con l'appello si ha un totale riesame della controversia e non soltanto un controllo dei vizi (principio del doppio grado di giurisdizione).
Sotto questo profilo si definisce l'appello un mezzo di gravame, ovvero costituisce un mezzo devolutivo in cui il giudice di appello viene reinvestito del potere di riesaminare ciò che è già stato oggetto di esame da parte del giudice di prima istanza. L'effetto devolutivo è tuttavia potenziale e non automatico: il giudice di appello deve invero esaminare solo le questioni che le parti hanno devoluto.

Provvedimenti non appellabili

La regola generale è che siano appellabli tutte le sentenze emesse in primo grado. Questa regola però soffre di alcune eccezioni, in particolare, non sono appellabili:
i provvedimenti per i quali l'appello è escluso dalla legge;
le sentenze, qualora le parti si siano accordate per saltare l'appello (omisso medio), e proporre direttamente ricorso per Cassazione (in tale caso il ricorso potrà essere proposto solo per violazione o falsa applicazione di legge o norme di diritto);
le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità.

Provvedimenti appellabili

Sono inoltre appellabili, a differenza del passato, anche le sentenze pronunciate dal Giudice di pace, secondo equità.
In questo caso però l'appello sarà consentito solo per far valere vizi predeterminati dalla legge:
violazione di norme processuali
violazione di norme costituzionale
violazione di norme comunitarie
violazione dei principi regolatori della materia


Oggetto dell'appello

Particolare rilievo assume la problematica dell' oggetto dell' appello. Il legislatore infatti ha voluto che il giudizio d'appello potesse avere un oggetto coincidente o comunque più limitato, rispetto al giudizio di primo grado, mai quindi l'oggetto dell'appello potrà essere più ampio di quello che caratterizzò il primo giudizio di merito. Per attuare tale regola il codice di procedura civile impedisce che in appello possano essere introdotte:
nuove domande (ad eccezione di quelle che risultano essere diretta conseguenza di quelle proposte in primo grado)
nuove domande riconvenzionali
nuove eccezioni (ad eccezione di quelle rilevabili d'ufficio)
nuovi istanze istruttorie (ad eccezione del giuramento decisorio, dei mezzi di prova che non furono proposti in primo grado per impossibilità oggettiva e di tutte le prove che il giudice ritiene indispensabili per la decisione)
La regola appena indicata viene normalmente definita come divieto dei "nova" in appello.
Contenuto formale

Il contenuto necessario dell'atto di appello è previsto dell'art.342 c.p.c secondo cui l'appello deve contenere:

L'esposizione sommaria dei fatti: informazione al giudice di ciò che è successo in primo grado.
I motivi specifici dell'impugnazione: l'individuazione dell'oggetto dell'appello e le ragioni che lo giustificano. Secondo la giurisprudenza, la mancata indicazione dei suddetti motivi d'appello provocherebbe l'inammissibilità dell' impugnazione proposta.
L'art. 346 fa riferimento alla riproposizione di domande e eccezioni: l'appellante deve riproporre al giudice tutte le questioni che sono affrontate e decise in modo a lui sfavorevole. L'appellato può anche riproporre questioni che il giudice non ha esaminato perché assorbite. Le domade (assorbite) e le eccezioni (rigettate o assorbite) che non sono riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Per quanto concerne la riproposisizione in appello delle istanze istruttorie, se sono state rigettate perché ritenute inammissibili o irrilevanti in primo grado, possono essere riproposte dall'appellante con atto di citazione, dall'appellato nella comparsa di risposta. Se invece un fatto costitutivo è stato assorbito in primo grado, è sufficiente la sola riproposizione di questo. In conclusione, la riproposizione ex 346 c.p.c da parte dell'appellato non comprende le domande rigettate (oggetto di impugnazione incidentale) e le istanze istruttorie assorbite per allegazione del fatto costitutivo o dell'eccezione.

Decisione

Il giudizio d'appello può concludersi con due tipi di provvedimenti:

Con una sentenza di rigetto
Con una sentenza di accoglimento, ed in tal caso codesta sentenza, nei limiti della domanda d'appello sostituirà la precedente(cd. effetto sostitutivo dell'appello)

Le "Immissioni Moleste"

L'art. 844 cod. civ. stabilisce che il proprietario puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dalla proprietà del vicino, se queste superano la normale tollerabilita'.
La norma (nata per tiutelare la proprietà fondiaria) trova applicazione anche nei rapporti tra comproprietari di un edificio in condominio, ed è diretta ad equilibrare i rapporti tra il proprietario che produce le immissioni (per ragioni legate all'esercizio di un'attività economica o al semplice godimento della sua proprietà) ed il proprietario confinante che subisce passivamente tali immissioni.
E' importante notare che la valutazione circa la tollerabilità delle immissioni è legata anche alla condizione dei luoghi: a ciò deriva che non è possibile indicare con assoluta precisione una soglia oltre la quale l'immissione è da considerarsi illecita, ma la relativa valutazione è demandata al giudice che dovrà valutare caso per caso, tenedo conto delle caratteristiche di ogni specifica situazione. Inoltre la norma prevede espressamente che le ragioni dei proprietari siano contemperate con quelle della produzione industriale (e in generale delle attività economiche), il che può comportare che il giudice autorizzi la prosecuzione delle attività industriali dietro pagamento di un indennizzo ai proprietari limitrofi.
Per quanto riguarda le attività commerciali, occorre sottolineare che il rispetto delle norme regolamentari limitatrici delle attività rumorose non esclude che le immissioni risultino di fatto intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c.
La norma citata ha carattere dispositivo, per cui nulla vieta che i proprietari adottino (ad es. nel regolamento condominiale) norme diverse aventi maggior rigore: in tal caso la valutazione circa l'intollerabilità delle immissioni sarà effettuata alla luce dei criteri stabiliti nel regolamento condominiale.
Si può invece discutere della legittimità di una norma regolamentare più "permissiva" circa la valutazione della soglia relativa alla normale tollerabilità, in quanto la propagazione di immissioni superiori alla soglia dell'art. 844 c.c (benché consentita dal regolamento) può comportare anche una compromissione del diritto alla salute, che è un bene costituzionalmente garantito di rango superiore rispetto a quello del libero godimeno della proprietà.
Se il regolamento vieta l'esercizio di attivita' rumorose, indipendentemente dai limiti di tollerabilita' delle immissioni, esse devono essere considerate illecite, a prescindere dall'indagine sulla loro tollerabilita' (Cass., 14 novembre 1978, n. 5241); (per il caso dell'abbaiare continuo di cani e del suono di una batteria in presenza di un regolamento che vietava di produrre «rumori di qualsiasi natura» vedi sent. Tribunale Milano, 28 maggio 1990. Occorre però sottolineare che un tale divieto (consistendo di fatto in una radicale limitazione del diritto di proprietà) può essere disposto esclusivamente con regolamento condominiale di nartura contrattuale o con deliberazione adottata all'unanimità.
L'azione prevista dall'art. 844 c.c. può essere iniziata anche dal conduttore dell'immobile locato, e nei confronti tanto del proprietario quanto dell'inquilino responsabile delle immissioni.
Bisogna evidenziare che, poiché all'amministratore non compete la tutela del diritto alla salute dei singoli condomini, lo stesso non è legittimato a richiedere all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti previsti dall'art. 844 c.c., spettando tale facoltà unicamente ai soggetti che si assumono danneggiati dall'intollerabilità delle immissioni. Salvo che le immissioni intollerabili provenienti da un edificio attiguo non danneggino tutti i proprietari dello stabile condominiale, che in questo caso potrebbero autorizzare l'amministratore ad agire per la tutela della proprietà comune. L'amministratore è invece legittimato passivamente in caso di domanda proposta contro il condominio (ad es. da un condomino che lamenti l'intollerabilità delle immissioni provenienti dall'impianto termico comune).
L'azione giudiziaria può essere diretta ad ottenere la cessazione delle immissioni (cd. inibitoria) ed il risarcimento del danno subito.
E' importante sottolineare che le azioni giudiziarie da intraprendere possono essere differenti, a seconda del tempo trascorso dall'inizio della turbativa, e pertanto richiedono un'attenta valutazione tecnico-legale.

Stalking

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.
Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale e chiunque può esserne vittima, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.

Lo stalker cioe' colui che mette in atto lo stalking, può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, od un ex-partner che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova invece davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza ed insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno un’organizzazione di personalita borderline. Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi od anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.
L’equipe multidisciplinare del Centro Presunti Autori – Unità Analisi Psico Comportamentale dell’Osservatorio Nazionale sullo Stalking – ha proposto un profilo del presunto autore e una descrizione delle condotte riferibili allo stalking, o meglio un identikit psico-comportamentale, con il presupposto che qualsiasi categorizzazione può risultare riduttiva dell’unicità ed irripetibilità della persona. Secondo la CPA, oltre il 50% degli stalker ha vissuto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito razionalizzare.
Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata in tema di molestie assillanti, intende un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene od indesiderate.
Intende, inoltre, l'invio di lettere, biglietti, e - mail, sms, oggetti non richiesti; oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento od, addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, è stalking, e chi lo attua è uno stalker. Ovvero, un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito dalla legge. Esso si differenzia dalla semplice molestia per la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.
In Italia le condotte tipiche dello stalking sono punite dal reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.). Tale reato è stato introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Ministero per le pari opportunita' Mara Carfagna.
Esso costituisce una sorta di specializzazione della già esistente norma sulla violenza privata : delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.

La "querela"

La querela è prevista dagli artt. 336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Chi la può presentare? La persona offesa o il suo avvocato
A chi rivolgersi? In Italia: a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ai Carabinieri, alla Polizia
All'estero: a un agente consolare
Quali sono i termini per la presentazione?
Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato.
Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne)
Come può essere presentata?
In forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale scriverà un verbale eì sempre consigliabile farsi rilasciare una copia.
In forma scritta
Può essere recapitata anche tramite un incaricato o spedita per posta con raccomandata. In questi casi deve essere autenticata la firma. Anche per la raccomandata?
In caso di flagranza per i reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, può essere resa una dichiarazione orale ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo
Cosa deve contenere la querela?
La descrizione del fatto-reato con eventuali notizie circa l'autore e circa le prove
La chiara manifestazione di volontà del querelante perché il colpevole sia punito.
La sottoscrizione del querelante o del suo avvocato
Chi può richiedere la ricevuta di presentazione di querela?
Possono richiederla il querelante o il suo avvocato
E' possibile ritirare la querela?
Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria
La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
Attenzione perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato. La querela non puo' mai essere ritirata se per il reato che si ravvisa esiste una procedibilita' d'ufficio.

Risarcimento da "morso di cane"


L’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un animale (o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso) e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Al di là dunque dell'azione penale intentabile, si puo' proporre un'azione civile di risarcimento danni nei confronti del proprietario del cane che ha procurato danni; in particolare, può chiedere la rifusione delle spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio subito ed un risarcimento danni successivamente aver prodotto e quantoificato con apposita perizia medico - legale i suoi postumi permanenti oltre alle altre varie voci danno non patrimoniale ecc...

lunedì 19 ottobre 2009

Il "permesso di soggiorno"


Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
il modulo di richiesta;
il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
una fotocopia del documento stesso;
4 foto formato tessera, identiche e recenti;
un contrassegno telematico da € 14,62;
la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
il versamento di un contributo compreso tra gli 80 e i 200 euro.
Le modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.
Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno

Problemi medico - legali dell'Assicurazione privata contro gli infortuni


Gli eventi assicurati. L'assicurazione privata contro gli infortuni, regolata dagli artt. 1882-1932 del c.c., è un contratto col quale l'assicurato, pagando un premio, acquista il diritto di farsi risarcire dall'assicuratore, entro i limiti di un capitale o una diaria preventivamente concordati, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
Questa forma di assicurazione dipende dalla libera iniziativa del contraente e dell'impresa ed è posta in essere da un contratto detto polizza, contenente l'oggetto del contratto stesso, rischio assicurato, e le condizioni che lo regolano fra cui il capitale assicurato ed il premio che il contraente deve pagare.
Soggetti dell'assicurazione sono: l'assicuratore o impresa assicuratrice, il contraente (la persona o l'ente col quale è stato stipulato il contratto) e l'assicurato, che è la persona per la quale viene prestata l'assicurazione.
Definizione di infortunio. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, indipendenti dalla volontà dell'assicurato, che producono lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate dal contraente e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.
Delimitazione dell'assicurazione. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida ed uso di motoveicoli azionati da motori di cilindrata superiore a 100 cmc o di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
b) dall'esercizio di vari sports pericolosi (pugilato, atletica pesante, lotta in tutte le sue forme, caccia a cavallo, polo, pelota, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, sci con salti dal trampolino, guidoslitta, gare di campionato di calcio, rugby, immersioni subacquee, speleologia, ascensioni aeree, volo a motore ed a vela, paracadutismo, partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed allenamenti) o la partecipazione a gare, per le quali sia richiesta l'iscrizione a Federazioni sportive competenti;
c) evenienze di guerre, insurrezioni, tumulti, aggressioni ed altri atti violenti di movente politico, le calamità naturali e gli incidenti da energia atomica;
d) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi nonchè di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e) gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, la malaria od altre manifestazioni morbose causate da puntura d'insetti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione quale quella di definizione d'infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.
Persone non assicurabili. L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni (alcune polizze delimitano fra i 18 ed i 70 anni), per i soggetti colpiti da apoplessia, o affetti da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicodipendenze ed altre infermità gravi e permanenti e l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una di queste malattie. Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.
Obblighi e procedure. L'impresa determina il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, che è tenuto a comunicare ogni variazione del rischio, inoltre è tenuto:
a) alla denuncia del sinistro con indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, entro tre giorni dall'infortunio;
b) a sottoporsi alle cure mediche, seguirne le prescrizioni ed inviare certificati medici sul decorso delle lesioni ogni 15 giorni.
c) a consentire visite di controllo da parte del medico fiduciario dell'assicurazione.
d) a provare che l'infortunio e le sue conseguenze hanno i caratteri assunti in contratto.
Sono conseguenze indenizzabili dell'infortunio la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea, tenendo presente che oggetto dell'assicurazione non è la vita o l'integrità corporale dell'assicurato, ma la sua capacità lavorativa generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata
1) In caso di morte viene corrisposta l'intera somma assicurata. L'indennità non spetta se la morte avviene trascorso un anno dall'infortunio.
2) In caso d'invalidità permanente, sempre che questa si verifichi entro un anno dall'infortunio, viene liquidata l'intera somma se è totale, oppure proporzionale all'invalidità parziale. Si considerano totalmente invalidanti la cecità bilaterale, l'alienazione mentale completa, la perdita di entrambe le mani o le braccia, di entrambi i piedi o le gambe, di un arto superiore e di uno inferiore contemporaneamente. Negli altri casi si ha l'invalidità parziale che viene indennizzata con una quota della somma assicurata in base alle percentuali stabilite nella polizza, riferite ad organi o arti prima integri e sani. Per più di una menomazione si determina l'indennità mediante la somma aritmetica di ogni singola lesione fino al massimo del 100% (alcune polizze fino al 70%). Di solito viene applicata una franchigia del 10%.
3) In caso di inabilità temporanea viene corrisposta la diaria assicurata dal giorno successivo all'infortunio: a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nell'assoluta incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate; b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni fino ad un massimo di 300-365 giorni; è cumulabile con l'indennità per invalidità permanente oppure per la morte fino alla somma assicurata.
Nell'assicurazione privata vige il principio che sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, per cui sono escluse le concause di evento, di lesione e di menomazione, in particolare la concorrenza di lesioni preesistenti non comportano un maggior pregiudizio (perdita di un occhio in monocolo), vengono però considerate per ridurre l'entità dell'indennizzo se la lesione da infortunio interessa una parte del corpo già menomata.

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilita' medica

Il diritto di richiedere un risarcimento del danno, derivante da responsabilità medica, è limitato nel tempo: si estingue se il titolare non lo esercita per un periodo determinato dalla legge secondo i casi. I diritti disponibili - qual è il dr. al risarcimento del danno (sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale) - sono, infatti, soggetti a prescrizione.
L’azione esercitata per ottenere il risarcimento del danno contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni (2946 c.c.). Quella esercitata per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale è sottoposta dall’art. 2947 c.c. ad un termine più breve di regola quinquennale.
I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina tendono a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale. Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento, sarà decennale non solo nei casi in cui ci sia un vero e proprio contratto (ad esempio se il paziente si rechi presso uno studio privato per sottoporsi a visita specialistica o presso una clinica privata per subire un intervento chirurgico), ma anche quando si un configuri un cd. “contatto sociale” (che si instaura, ad esempio, tra il paziente e la struttura pubblica).E importante precisare come la prescrizione decorra, ai sensi dell’art. 2935, “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e quindi dal momento in cui l’evento dannoso viene ad esistenza o si appalesa come tale.
Nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, il computo degli anni (cinque o dieci) deve, di norma, cominciare dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico sbagliato, dimissione dall’ospedale con diagnosi errata ecc…). Non così se il paziente non si accorga immediatamente del danno subito: in tal caso il tempo della prescrizione decorre dal giorno in cui i sintomi si rendono evidenti e collegabili a quella specifica prestazione medica.

Medicina Estetica "responsabilita' professionale"

Il medico, anche nell’ambito della chirurgia estetica, è tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultati. Egli, pertanto, assumendo l’incarico, non si impegna a raggiungere senz’altro l’esito sperato dal paziente bensì a conformare il proprio comportamento a quello del “buon professionista” adoperando prudenza, diligenza e perizia. Ne deriva che l’esito negativo di un intervento estetico non vale, automaticamente, a dimostrare la responsabilità del chirurgo e dunque a legittimare un risarcimento per il soggetto danneggiato. Come in ogni altro campo della medicina, la responsabilità del sanitario ricorre quando questi non abbia adoperato tutta la prudenza, diligenza e perizia, dovute nel caso di specie.
D’altra parte, la materia esula dal trattamento sanitario obbligatorio stabilito per legge e, per tali casi, la Costituzione - all’art. 32 2° comma - stabilisce che nessuno possa essere sottoposto, contro la sua volontà, a qualsivoglia tipo di cura. Anche il codice civile all’art. 5 riconosce - sebbene indirettamente - il diritto dell’individuo a disporre del proprio corpo (purché non determini una diminuzione permanente dell’integrità fisica o atti che siano contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume).Dato il peculiare rapporto che si instaura tra le parti, il consenso del paziente - più che in ogni altro caso - è obbligatorio e deve essere ottenuto a seguito di un’informazione corretta ed esauriente sotto ogni profilo in particolare quello dei possibili esiti estetici negativi. La legittimità del trattamento estetico è pertanto subordinata ad una completa informazione del paziente ed alla acquisizione da parte del chirurgo della relativa accettazione.
Se il consenso non è regolarmente prestato, il medico può essere tenuto al risarcimento anche nel caso in cui l’intervento sia stato eseguito correttamente. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione - proprio in materia di danno estetico – con la Sent. 9705/1997. Con la menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha, infatti, riconosciuto la responsabilità del chirurgo sull’unico presupposto della mancanza d’informazione alla paziente nel caso di un intervento che - pur “eseguito a regola d’arte” – aveva creato delle vistose cicatrici sul corpo della paziente.Nel giudizio di merito, la CTU (consulenza tecnica d’ufficio) aveva infatti accertato l’utilizzo, da parte del sanitario, di tutta la prudenza diligenza e perizia richiesta dal caso affermando che in quel tipo di operazione gli esiti cicatriziali siano inevitabili. Ma questo, in mancanza di una corretta informazione alla donna, non è bastato ad escludere la responsabilità del sanitario

Patto "quota lite"

Questo patto, lo ricordiamo, è un accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.
Il "patto di quota lite" è sempre stato vietato: nelle legislazioni preunitarie era persino considerato un reato; questo perché ha sempre spaventato la commistione di interessi che il patto può creare e perché si è sempre temuto che i professionisti "abusino del bisogno che si può avere del loro ministero per far così abbandonare una certa parte del credito" (come scrivevano Diderot e D'Alembert nel 1780).
Inoltre, i tradizionali canoni di commisurazione degli onorari legati "all'importanza dell'opera e al decoro della professione " hanno sempre dipinto il "patto di quota lite" come contrario alla probità e alla dignità professionale: questo per l'interesse diretto che l'avvocato viene ad avere nell'esito della lite, con il rischio di perdere la necessaria obbiettività e serenità professionale.
L'art. 2233, comma 3, del codice civile stabiliva, così, che "gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni".
Proprio questo comma è stato sostituito dal recente provvedimento legislativo ed oggi recita: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali". Fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo forma scritta, viene dunque meno il divieto di stabilire i compensi professionali a prescindere dalle griglie tracciate dal DM 127/04 (cosiddetto "tariffario forense"), e in particolare nulla più si dice sul divieto di individuare nei beni e/o diritti in causa la fonte dalla quale attingere per soddisfare le pretese professionali dell'avvocato.
A baluardo del tradizionale divieto, con le conseguenze disciplinari che ne possono derivare in capo all'avvocato, rimane in vigore l'art. 45 del Codice deontologico forense: il decreto Bersani ne impone però l'adeguamento entro il 1° gennaio 2007, pena la completa perdita d'efficacia delle disposizioni contrarie al nuovo assetto legislativo.
Secondo i primi commenti, la liberalizzazione del patto di quota lite potrebbe avere conseguenze in contrasto con il fine "di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato", così come esibito nell'art. 2, comma 1, D.L. 233/06. Basti pensare al disinteresse che gli avvocati potrebbero nutrire nei confronti di cause dallo scarso valore economico (ma sempre importanti per il soggetto coinvolto); oppure al possibile accaparramento di quote consistenti del risarcimento ottenuto per un cliente, altrimenti privo dei mezzi necessari per ottenere la tutela delle proprie ragioni.

Sanzioni mancata offerta risarcimento

Art. 315. c.d.a. (Procedure liquidative)

1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.

venerdì 16 ottobre 2009

Danni Autostradali

Per un caso di cd. insidia autostradale, si segnala Giud. pace Portici 28 giugno 2004, nel quale essa assurge a causa di risarcimento in capo all’ente proprietario dell’autostrada, e ciò in virtù del contratto di pedaggio utente – ente proprietario, che concretizza nel primo l’aspettativa a che la sede autostradale non presenti situazioni pericolose.In argomento, leggasi l’apripista Cass., 298/2003: “Con riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade, trova applicazione l’articolo 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria dell’autostrada, ovvero del concessionario, in quanto il bene è oggetto di uso diretto e generale ed ha estensione tale da non consentire una vigilanza idonea ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo; e che, per contro, una violazione del generale principio del neminem laedere e dell’articolo 2043 c.c. intanto sia configurabile in quanto l’ente proprietario o gestore abbia provocato o non abbia rimosso una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), la quale ricorre in presenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità”.Sul punto dell’insidia stradale autorevolmente, così si è espressa Corte cost., n. 156/1999: «Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse. Ciò basta a rendere ragione dell’approdo ermeneutico, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d’uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. S’intende – e in alcune sentenze ciò viene sottolineato – che la “notevole estensione del bene” e “l’uso generale e diretto” da parte dei terzi costituiscono meri indici dell’impossibilità d’un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d’un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all’estensione del bene, ma solo a seguito di un’indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità. Con tale interpretazione si rimane indubbiamente nell’ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare – in conformità alla evidente ratio dello stesso art. 2051 – i limiti dell’operatività di uno dei particolari criteri d’imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall’art. 2043» (conformi, la recente Cass., 2 febbraio 2007, n. 2308, e le capitali Cass., nn. 15383 e 15384/2006, ed id., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 13 luglio 2005, n. 14749, idd., 23 luglio 2003, n. 11446, 15 gennaio 2003, n. 488; 13 gennaio 2003, n. 298; 31 luglio 2002, n. 11366; 13 febbraio 2002, n. 2074; 13 febbraio 2002, n. 2067; 21 dicembre 2001, n. 16179; 20 novembre 1998, n. 11749; 28 ottobre 1998, n. 10579; 22 aprile 1998, n. 4070; 27 dicembre 1995, n. 13114; 21 gennaio 1987, n. 526; 4 aprile 1985, n. 2319; 30 ottobre 1984, n. 5567, 3 giugno 1982, n. 3392; 7 gennaio 1982, n. 58; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Bari, 1 febbraio 2007, Trib. Nola, 21 novembre 2006, Trib. Foggia, 17 agosto 2006, Trib. Palermo, 28 giugno 2006, Trib. Rimini, 13 aprile 2006, Trib. Milano, 3 marzo 2004, Trib. Brindisi, 11 dicembre 2003, Giud. pace Segni, 18 maggio 2002, Trib. Venezia, 12 maggio 2003, Trib. Cagliari, 27 luglio 2000, Pret. Torino, 27 gennaio 1997; Giud. Pace Reggio Calabria, 26 marzo 1997, id., 18 marzo 1997, Pret. Monza, 29 novembre 1986).